Non più tardi di un anno fa irrompeva sulla scena l’Art. 62, quello che regola i termini di pagamento tra le imprese della filiera alimentare: massimo 30 giorni per le merci deperibili, 60 per quelle non deperibili). Un vero e proprio terremoto che se da una parte riceveva il plauso del mondo agricolo, dall’altra generava una serie di preoccupazioni legate perlopiù alla sua corretta applicazione.
La sua applicazione non ha avuto vita facile. Ma per gli allevatori i vantaggi ci sono stati?
Nel nutrito calendario di eventi previsti durante la prossima edizione di Italpig, Rassegna suinicola di Cremona (CremonaFiere 24-27 ottobre 2013), un workshop sarà interamente dedicato all’Art. 62, o meglio al bilancio ad esso legato a un anno dalla sua introduzione nel panorama normativo nazionale.
Al di là degli effetti che ha generato, va detto che non poche rappresentanze delle categorie coinvolte, in questi mesi, hanno avanzato critiche o perplessità al suo riguardo a cominciare da Confindustria, che con un quesito giuridico inviato all’Ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico all’inizio di quest’anno, ha di fatto visto contrapporsi il suddetto Ministero con quello per le Politiche agricole.
Le diverse posizioni interpretative del ministero per lo Sviluppo economico e quello per le Politiche agricole al centro di una piccola querelle
In buona sostanza, il quesito riguardava l’eventuale superamento della disposizione concernente i termini di pagamento previsti dall’Art. 62 a vantaggio di una successiva normativa licenziata a livello europeo con decreto legislativo n. 192/2012. La risposta del Mise, del 27 marzo scorso, confermava la tesi di Confindustria perché “si può ragionevolmente ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all’Art.62 in questione, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale di derivazione europea”.
Pronta la risposta del Mipaaf, secondo il quale il regime normativo introdotto dall’Art. 62 è vigente a tutti gli effetti e assolutamente compatibile con le direttive comunitarie di riferimento. Non solo. In una nota si legge che “in nessun caso è previsto che queste direttive comunitarie possano prevalere sull’applicazione del regime normativo introdotto con l’art. 62”. Peraltro il Tar del Lazio, in una recente sentenza, ha confermato la correttezza della posizione del ministero delle Politiche agricole.
Giovedì 24 ottobre, alle ore 14.30, alla presenza di Giampaolo Tosoni, noto fiscalista, sarà possibile fare ulteriore chiarezza e stendere un bilancio di questo primo anno di Art. 62.