REGOLAMENTO DI QUARTIERE

ARTICOLO 1: REGOLE DI BASE DEL QUARTIERE FIERISTICO

1.1 ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO
L’accesso al quartiere fieristico delle persone e dei mezzi potrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei tempi e dei modi previsti dal contratto di concessione in essere tra CremonaFiere S.p.a. e l’organizzatore della manifestazione fieristica e dal regolamento della manifestazione fieristica.

1.2 VIABILITÀ ALL’INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO
Il limite di velocità massima all’interno del quartiere fieristico è fissato in 20 Km/h. La circolazione avviene senza responsabilità alcuna di CremonaFiere S.p.a. ed è vietata durante l’orario di apertura al pubblico della manifestazione fieristica
La sosta dei mezzi di trasporto all’interno del quartiere fieristico, deve essere limitata al tempo strettamente necessario per provvedere alle operazioni di carico e scarico delle merci destinate alle aree espositive, per cui, al fine di limitare la presenza di gas tossici, i mezzi potranno essere tenuti in moto esclusivamente per motivi strettamente operativi e comunque nei tempi più stretti possibili.
A causa dell’intensità del traffico interno al quartiere fieristico durante i periodi di allestimento e disallestimento e di introduzione e sgombero delle merci, i conducenti sono tenuti a:
a) osservare rigorosamente i percorsi di transito e le zone di sosta autorizzata indicate dall’organizzatore e da CremonaFiere Spa;
b) limitare nel minor tempo possibile le soste per operazioni di carico e scarico;
c) non lasciare in sosta notturna gli autoveicoli (neppure in caso di guasto) all’interno del quartiere fieristico;
d) non abbandonare i veicoli loro affidati per tutto il periodo di permanenza all’interno del quartiere fieristico;
e) non accedere all’interno dei padiglioni espositivi.

1.3 MOVIMENTAZIONE MATERIALI, MERCI E IMBALLAGGI
Sono a carico esclusivo dell’organizzatore della manifestazione fieristica, degli espositori partecipanti e degli allestitori qualsiasi operazione connessa con l’introduzione nel quartiere fieristico, lo scarico ed il piazzamento nelle aree espositive, lo smontaggio e la rispedizione dei macchinari, dei materiali espositivi e di allestimento.

1.4 GESTIONE DEI RIFIUTI
Il quartiere fieristico di Cremona effettua la raccolta differenziata dei rifiuti, per cui l’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori, gli allestitori e i visitatori sono tenuti a differenziare i rifiuti conferendoli negli appositi contenitori.
L’organizzatore della manifestazione fieristica si obbliga a predisporre delle isole ecologie per la raccolta differenziata dei rifiuti.
È vietato abbandonare nel quartiere fieristico parte degli allestimenti delle aree espositive quali moquette, nastri adesivi, cocciami e residui di qualsiasi natura.

1.5 RESPONSABILITÀ PER DANNI
L’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori assumono a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni da incendio e/o danni causati dalla inosservanza delle norme vigenti in materia, delle suddette prescrizioni e dei sopraindicati divieti. Gli stessi si faranno carico di eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi a Cremonafiere S.p.A..
L’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori assumono inoltre la responsabilità dei fatti pregiudizievoli da chiunque commessi nel quartiere fieristico, in relazione alle attività svolte per loro conto nelle fasi di montaggio, svolgimento e disallestimento della manifestazione fieristica e si obbligano a risarcirne gli eventuali danni che direttamente o indirettamente dovessero derivarne.
Al termine della manifestazione fieristica, le aree espositive dovranno essere riconsegnato da parte dell’organizzatore della manifestazione fieristica e dagli espositori partecipanti a CremonaFiere S.p.a. nello stato in cui si trovava al momento dell’occupazione.
L’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori assumono a proprio ed esclusivo carico ogni responsabilità in ordine a danni o fatti a loro riconducibili, che dovessero verificarsi sia prima, che durante e successivamente allo svolgimento della manifestazione fieristica.

1.6 DIVIETI
a) È vietato effettuare scavi, infiggere punte, provocare sollecitazioni particolari alle pavimentazioni con carichi, vibrazioni, ecc. o modificare l’assetto delle aree espositive;
b) È vietato effettuare in proprio o tramite terzi non autorizzati da CremonaFiere S.p.a., allacciamenti diretti ai servizi (acqua, energia elettrica, ecc.);
c) È vietato applicare carichi alle strutture in elevazione e qualora si debba accedere con mezzi o materiali particolarmente pesanti tali da determinare un sovraccarico maggiore di 600 Kg/mq, si dovrà preventivamente avvisare CremonaFiere S.p.a. che ne verificherà la compatibilità statica;
d) È vietato accedere alle coperture dei fabbricati;
e) È vietato sollevare le piastre di copertura di cunicoli, botole ecc;
f) È vietato introdurre nel quartiere fieristico materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi o accendere fuochi senza le prescritte cautele e le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti, nonché introdurre od usare bombole di gas compressi o liquefatti.
g) introdurre ed usare bombole di gas infiammabili (GPL, metano ecc.);
h) È vietato lasciare in esposizione macchinari o autoveicoli con serbatoio pieno di carburante.
i) È obbligatorio, per motivi di sicurezza, spegnere gli impianti elettrici prima di uscire dalle proprie aree espositive.
l) Tutti i meccanismi di ribaltamento-azionamento aperti ed estesi di macchine ed attrezzature esposte dovranno essere dotati di appositi fermi meccanici aggiuntivi che ne impediscono la chiusura accidentale durante la manifestazione fieristica al fine di eliminare i possibili pericoli e rischi per gli spettatori.
m) Tutte le parti di macchine ed attrezzature esposte dotate di parti affilate, appuntite, spigoli vivi o elementi di pericolo per gli spettatori dovranno essere protette, a cura dell’allestitore, con apposite protezioni morbide difficilmente rimovibili.
n) È vietato utilizzare nastri biadesivi a forte aderenza e con supporto interno cartaceo di debole consistenza, per il fissaggio a pavimento di moquette o materiali similari;
o) È vietato occupare con materiale di qualsiasi genere i corridoi di servizio agli spazi espositivi;
p) È vietato occupare in fase di allestimento le aree confinanti con lo spazio espositivo assegnato;applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti, alle palificazioni per illuminazione, ecc.
q) È vietato bucare, infiggere chiodi e/o viti nelle pareti, sui soffitti, sul pavimento, sulle colonne e su qualsiasi altra superficie esterna ed interna dei padiglioni;
r) È vietato imbrattare con vernici, colla od altro i pavimenti, le pareti, le attrezzature di proprietà di CremonaFiere S.p.a. nonché apporre adesivi alle stesse;
s) È vietato smaltire acque corrosive per metalli ed il cemento, sostanze solidificanti, acque maleodoranti, colori, ecc. e introdurre nel Quartiere Fieristico sostanze inquinanti e/o pericolose e lo scarico delle stesse nella rete fognaria.
t) È vietato accedere all’interno dei padiglioni con automezzi da trasporto che non siano muletti elettrici; possono operare all’interno dei padiglioni automezzi dotati di braccio gru a bordo solo se dotati di tubazioni per lo smaltimento dei fumi di scarico dei motori all’esterno dei padiglioni stessi;
u) È vietato azionare macchinari di ogni genere che possono provocare rumori, nonchè radio, registratori, strumenti musicali ed ogni apparecchio di diffusione di suoni, senza la preventiva autorizzazione scritta di CremonaFiere S.p.a.. In ogni caso detti apparecchi dovranno essere azionati in modo che il rumore acustico stia nei limiti della normativa vigente.
v) E’ vietato alimentare e/o utilizzare fiamme libere all’interno del Quartiere Fieristico.

ARTICOLO 2: NORME DI PREVENZIONE INCENDI

2.1 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DA IMPIEGARE PER ALLESTIMENTI
Tutto il materiale da impiegare per l’allestimento deve essere INCOMBUSTIBILE, IGNIFUGO ALL’ORIGINE, IGNIFUGATO ( ai sensi delle norme sotto elencate e successive modifiche ed integrazioni) Circolare Ministero Interni n. 12 del 17/5/80, Decreto Ministro Interni 6/7/83 Gazzetta Ufficiale Repubblica n. 201 del 23/7/83, D.M. 2/6/84 G.U. n. 234 del 25/8/84, D.M. 28/8/84 G.U. n. 246 del 6/9/84, D.M. 10/03/2005, D.M. 15/03/2005 e successive integrazioni e modifiche.
E’ vietato l’introduzione nel quartiere fieristico di materiali non omologati, tessuti non ignifugabili, vernici e pittura alla nitrocellulosa e ad olio, cannicci, stuoie, graticci, tende costituite da sottili listelli di legno o analoghi, tappezzerie in carta e di tutti i materiali non accompagnati da regolare certificato di omologazione come sopra esposto.

2.2 PRESIDI DI SICUREZZA
È vietato all’organizzatore della manifestazione fieristica, agli espositori partecipanti e agli allestitori coprire o intercludere nelle strutture degli allestimenti generali e degli stand, rispettivamente, i presidi antincendio, le uscite di emergenza, la relativa cartellonistica e le derivazioni impiantistiche, che devono comunque essere liberi, visibili e accessibili da chiunque ed in particolare dagli addetti alla sicurezza e dai Vigili del Fuoco.
In caso CremonaFiere S.p.a. costatasse, prima della manifestazione fieristica od anche durante le stesse, che tale divieto è stato disatteso, potrà intervenire con mezzi propri per rimuovere le pannellature e gli impedimenti davanti ai suddetti presidi e cartellonistica, addebitando i costi dell’intervento all’organizzatore della manifestazione fieristica.

2.3 DOTAZIONE ESTINTORI
L’organizzatore della manifestazione fieristica e/o gli espositori partecipanti dovranno dotare le proprie aree espositive di estintori di classe di fuoco adeguata, con capacità non inferiore ai 6 kg ed in ragione di 1 ogni 100 mq. di superficie espositiva.

2.4 MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA
In casi di inadempienza da parte dell’organizzatore della manifestazione fieristica, degli espositori partecipanti e degli allestitori, CremonaFiere S.p.a. provvederà d’ufficio a prendere le misure urgenti che riterrà necessarie al fine di tutelare la sicurezza dell’organizzatore della manifestazione fieristica, degli espositori partecipanti, degli allestitori e quella dei partecipanti alla manifestazione fieristica.
A semplice segnalazione di CremonaFiere S.p.a., l’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori dovranno ottemperare, se non già ottemperato, a tutte le prescrizioni che gli organi pubblici di controllo hanno impartito ai fini della sicurezza.

2.5 DIVIETO DI FUMARE
E’ vietato fumare all’interno dei padiglioni espositivi e nelle aree di servizio connesse (ristoranti, bar, uffici, sale convegno, ecc…).

ARTICOLO 3: ALLESTIMENTI

3.1 OBBLIGO A CONFORMARSI ALLE NORME
Gli allestimenti, l’arredamento, le scorte accessorie, il materiale e i prodotti esposti, nonché l’installazione e l’utilizzo delle aree espositive devono essere conformi alle norme italiane ed europee vigenti in materia di sicurezza, protezione contro l’incendio, la prevenzione contro gli infortuni e la tutela dell’ambiente.
Gli allestimenti e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione della manifestazione fieristica devono svolgersi secondo quanto previsto dal D.M. 22 luglio 2014 e la relativa circolare del Ministero del Lavoro in tema di istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di manifestazioni fieristiche.

3.2 FACOLTÀ DI RIMOZIONE
CremonaFiere S.p.a. ha facoltà di far rimuovere o modificare, in qualsiasi momento, installazioni ed allestimenti che siano in contrasto con le norme di seguito esposte e/o con quelle riportate nelle circolari e/o comunicazioni inviate da CremonaFiere S.p.a.. I costi della rimozione e/o delle modifiche sono a carico dell’organizzatore della manifestazione fieristica e degli espositori partecipanti.

3.3 DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI
L’organizzatore della manifestazione fieristica e gli espositori partecipanti dovranno conservare presso gli uffici di segreteria in fiera o nel proprio stand, rispettivamente, il certificato di idoneità statica, a firma di tecnico abilitato, di ogni singola struttura/attrezzatura installata, redatto in data non anteriore ad anni 1 (uno), il certificato di corretto montaggio redatto dalla ditta installatrice o da tecnico abilitato dopo aver visionato l’attrezzatura montata.

3.4 RESPONSABILITÀ PER LA STATICA DEGLI ALLESTIMENTI
Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell’organizzatore della manifestazione fieristica, degli espositori partecipanti e degli allestitori per quanto concernono gli allestimenti generali e gli allestimenti dei singoli stand rispettivamente. L’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori esonerano espressamente CremonaFiere S.p.a. per i danni che possano derivare a sé medesimo o a terzi a causa di difetti di progettazione, di costruzione o di montaggio, compresi anche gli errori di dimensionamento desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate.

3.5 PERIMETRAZIONE DELLE SUPERFICI
L’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori dovranno contenere gli allestimenti generali e quelli degli stand, rispettivamente, all’interno delle superfici assegnate che dovranno essere perimetrate mediante pareti divisorie o nastri adesivi.

3.6 ALTEZZE DEGLI ALLESTIMENTI
All’interno dei padiglioni, gli allestimenti generali e quelli degli stand non dovranno superare l’altezza standard di m. 6. Nel caso in cui gli allestimenti superassero questa altezza il cantiere relativo rientrerà nella normativa prevista dal Titolo IV del D.L. 9 Aprile 2008 n. 81 e pertanto l’organizzatore si dovrà far carico, a sua cura e spese, di seguire tutte le prescrizioni previste nella suddetta normativa, comunicandolo preventivamente per conoscenza a CremonaFiere S.p.a..

3.7 PERMANENZA DI MACCHINARI E DI VEICOLI
Qualora, per particolare necessità espositive si renda necessaria la permanenza all’interno del quartiere fieristico di macchinari o veicoli, l’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto da CremonaFiere S.p.a.. In tal caso, comunque, i macchinari o i veicoli dovranno avere serbatoi privi di combustibile ed inoltre le batterie dovranno essere scollegate.

3.8 SGOMBERO DEGLI IMBALLAGGI
Nei periodi di allestimento e di disallestimento è fatto obbligo di provvedere all’immediato sgombero degli imballaggi dalle aree espositive e dalle corsie che possono essere utilizzate solo temporaneamente per il carico e carico dei materiali d’allestimento o dei prodotti in esposizione. Comunque, tale occupazione temporanea deve essere sempre effettuata in modo ordinato, evitando di rendere completamente inagibili le corsie stesse.

3.9 TEMPI DI SGOMBERO DELLE AREE
Lo sgombero delle aree date in concessione all’organizzatore della manifestazione fieristica dovrà essere effettuato e completato, nelle modalità e nei tempi previsti dal contratto di concessione, a cura dell’organizzatore della manifestazione fieristica.
In difetto, Cremonafiere S.p.A. provvederà d’ufficio allo sgombero e l’organizzatore della manifestazione fieristica e/o gli espositori partecipanti e/o gli allestitori saranno tenuti al rimborso delle spese di sgombero, rimozione ed immagazzinamento oltre ad una penale di €. 500,00 giornaliere per tutta la durata di permanenza nel quartiere fieristico e dell’immagazzinamento, con riserva di Cremonafiere S.p.A. di pretendere comunque il maggior danno.

ARTICOLO 4: IMPIANTI ELETTRICI

4.1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
CremonaFiere S.p.a. mette a disposizione l’energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene fornita dagli Enti erogatori.
L’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori sono vari utenti potenziali e quindi non possono cedere energia elettrica a terzi.

4.2 ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA
L’allacciamento alla rete di CremonaFiere S.p.a. degli impianti elettrici dovrà essere effettuata esclusivamente dal personale della Ditta incaricata da CremonaFiere S.p.a. che addebiterà il relativo costo all’organizzatore della manifestazione fieristica.

4.3 CONFORMITÀ DELLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Tutte le installazioni elettriche all’interno delle aree saranno realizzate a cura dell’organizzatore della manifestazione fieristica, degli espositori partecipanti e/o degli allestitori, i quali dovranno realizzarle a regola d’arte in conformità alle normative vigenti, producendo, al termine dell’installazione, dichiarazione di conformità secondo quanto previsto dalla vigente normativa redatta da personale qualificato (alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale dell’installatore) che dovrà essere conservata all’interno dell’allestimento realizzato.

4.4 ESONERO DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori e gli allestitori risultano responsabili di qualsiasi danno che possa derivare da malfunzionamenti delle proprie apparecchiature.
L’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori e gli allestitori esonerano CremonaFiere S.p.a. e la ditta incaricata dalla stessa per la gestione degli impianti elettrici, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose dagli impianti posti in opera dalla stessa.

4.5 PRESE DI SERVIZIO
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, durante le fasi di allestimento e disallestimento, si possono utilizzare le sole prese di servizio previa autorizzazione rilasciata da CremonaFiere S.p.a. e con l’assistenza dell’elettricista di fiducia di Cremonafiere Spa stessa. Nel loro utilizzo, particolare attenzione dovrà essere posta nel posizionamento di eventuali prolunghe che non dovranno intralciare la percorribilità del quartiere fieristico e dovranno essere adeguatamente protette. Nell’utilizzo di prese multiple si dovrà garantire, nel rispetto delle specifiche norme antinfortunistiche, l’impossibilità, senza l’uso di mezzi speciali, di venire in contatto con le parti in tensione. Nelle fasi di disallestimento bisognerà avere cura di verificare che si sia proceduto al distacco della tensione dell’impianto elettrico.

4.6 PRESCRIZIONI PER L’ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA
Tutti i componenti dell’impianto elettrico devono avere il marchio IMQ e comunque rispettare le norme CEI.
Nel caso di richiesta dell’organizzatore della manifestazione fieristica di allaccio a 380 V trifase + neutro con condivisione in circuiti monofase, si obbliga l’organizzatore della manifestazione fieristica ad una uguale ripartizione del carico sulle tre fasi in modo da non creare scompensi agli impianti di distribuzione di proprietà di Cremonafiere S.p.a..
a) Le linee di alimentazione per uso illuminazione, le linee prese luce e FM dovranno appartenere a circuiti separati.
b) Punti di utenza. Per evidenti ragioni di funzionalità e di sicurezza degli impianti elettrici, tutte le apparecchiature situate nei punti di utenza dovranno essere accessibili e comunque libere da ogni ingombro che possa intralciare le operazioni di verifica e di allacciamento da parte di tecnici di fiducia di CremonaFiere S.p.a.

4.7 APPARECCHIATURE SPECIALI
Le apparecchiature ad alte frequenze o che comunque possono causare disturbi nella rete di utenza dovranno essere opportunamente schermate. Qualora la mancanza o l’insufficienza di queste protezioni dovesse arrecare disturbo alle apparecchiature esposte e conseguentemente alle Ditte espositrici, Cremonafiere S.p.a. si riserva il diritto di sospendere l’erogazione di energia elettrica e di addebitare alla Ditta responsabile del disagio gli oneri che eventualmente ne derivassero. Inoltre si consiglia agli espositori partecipanti, che si avvalgono di apparecchiature per le quali sono necessari valori costanti di tensione, l’uso di ”stabilizzatori di tensione”.

4.8 CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI UTENZA
I punti di utenza per l’organizzatore della manifestazione fieristica e per gli espositori partecipanti sono costituiti da tante cassette con interruttori ai quali saranno allacciati gli impianti elettrici delle aree espositive. Tali cassette sono situate su colonnine, su pareti, su colonne e a soffitto a seconda della zona di esposizione.
L’erogazione di energia elettrica avviene mediante sistema trifase 380 V e/o monofase 220 V.
Ogni presa delle cassette può erogare mediamente fino a 8 KW trifase e 3 KW monofase.
Per potenze di rilevante entità, CremonaFiere S.p.a. ove richiestone dall’organizzatore della manifestazione fieristica ed a spese esclusive dello stesso, può provvedere alla messa in opera dei collegamenti richiesti, purché non vi ostino ragioni di carattere tecnico e di sicurezza.
Nelle aree espositive esterne non è prevista la fornitura di energia elettrica.

ARTICOLO 5: IMPIANTI IDRICI

5.1 ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA
L’allacciamento alla rete idrica dovrà essere realizzato esclusivamente da personale della ditta incaricata da CremonaFiere S.p.a. per la gestione degli impianti idrici.
I corrispettivi previsti verranno comunque addebitati anche qualora, contravvenendo alle Norme, l’organizzatore della manifestazione fieristica esegua direttamente l’allacciamento.
Rimane sempre a carico dell’organizzatore e/o espositore l’onere relativo all’esecuzione della rete provvisoria interna al posteggio.

5.2 FUNZIONALITÀ DELLE APPARECCHIATURE
I padiglioni sono dotati di una rete di distribuzione idrica di carico e scarico.
Le apparecchiature di proprietà dell’organizzatore della manifestazione fieristica e dei relativi espositori / allestitori, da allacciarsi alla rete idrica del quartiere fieristico, dovranno essere perfettamente funzionanti al fine di non provocare inconvenienti durante la manifestazione fieristica.

5.3 ESONERO DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori e gli allestitori risultano responsabili di qualsiasi danno che possa derivare da malfunzionamenti delle proprie apparecchiature.
L’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori e gli allestitori esonerano CremonaFiere S.p.a. e la ditta incaricata dalla stessa per la gestione degli impianti idrici, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose dagli impianti posti in opera dalla stessa.

ARTICOLO 6: SICUREZZA SUL LAVORO

6.1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
L’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori sono tenuti ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori, nell’affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all’interno del quartiere fieristico, dovranno ottemperare a quanto previsto dall’art. 26 e/o 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
A titolo non esaustivo l’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori dovranno attenersi alle seguenti raccomandazioni:
a) verificare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera;
b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
c) coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

6.2 COORDINAMENTO
L’organizzatore della manifestazione fieristica dovrà promuovere l’azione di coordinamento tra tutti i soggetti attivi nel Quartiere Fieristico, considerando inoltre i rischi specifici dell’operare all’interno del quartiere fieristico, definiti in maniera non esaustiva, ma solo esemplificativa, dalle presenti raccomandazioni.

6.3 INFORMAZIONE
L’organizzatore della manifestazione fieristica dovrà rendere edotti i vari soggetti che verranno chiamati all’interno del quartiere fieristico dei divieti, prescrizioni e rischi presenti, richiamati dal regolamento generale della manifestazione fieristica e dal presente regolamento tecnico oltre ai contenuti del PSC (quando predisposto).

6.4 PRESENZA DI PIÙ OPERATORI NELLO STESSO AMBIENTE DI LAVORO
Data la probabile presenza contemporanea di più operatori nello stesso ambiente di lavoro, l’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori dovranno avere cura di non effettuare lavorazioni che possano costituire pericolo per gli altri.
In particolare:
a) È vietato occupare con le proprie lavorazioni aree esterne alle proprie aree espositive; qualora ciò fosse impossibile per provate esigenze tecniche, vanno comunque sempre garantite le necessarie vie di fuga nelle corsie. In tale caso dovrà essere verificato, a cura dell’organizzatore della manifestazione fieristica, degli espositori partecipanti e degli allestitori che utilizzano le aree esterne a quelle della propria area espositiva, che ciò non costituisca pericolo per i lavoratori delle altre ditte.
b) È vietato accumulare materiale di rifiuto delle lavorazioni, materiale combustibile, ecc: man mano che esso viene prodotto, sarà cura dell’organizzatore della manifestazione fieristica, degli espositori partecipanti e degli allestitori provvedere al suo allontanamento.
c) Le lavorazioni di ogni ditta non devono costituire pericolo per gli altri lavoratori.
d) Per quanto attiene l’utilizzo di automezzi o carrelli all’interno del quartiere fieristico, le aziende devono attenersi rigorosamente alle prescrizioni e divieti presenti.
e) La velocità dovrà essere sempre inferiore a 20 Km/ora.
f) In caso di soste prolungate è obbligatorio spegnere il motore.
g) E’ obbligatorio parcheggiare unicamente nei posti a ciò preposti.
h) E’ vietato costruire con la fermata del proprio mezzo, le vie dedicate alla circolazione d’emergenza, le vie di fuga o i passaggi.
i) E’ vietato abbandonare strumenti, attrezzature o mezzi pericolosi incustoditi, in quanto vi è il pericolo che qualcuno ne entri in contatto. Pertanto tutti gli strumenti e attrezzature, che per particolari esigenze dovessero essere lasciati incustoditi nel proprio spazio espositivo, dovranno essere disabilitati al funzionamento.
l) L’emissione di fumi, polveri e rumori potrà essere effettuata limitatamente ai livelli consentiti dalle disposizioni di legge.
In merito alla emissione di polveri o di rumore ed alla relativa esposizione dei lavoratori, si dovrà assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Qualora la tutela dell’esposizione avvenga con la dotazione di dispositivi di protezione individuale ai propri dipendenti, si dovrà comunque verificare che le emissioni connesse alla propria attività non causino rischi per gli operatori delle altre aziende.
m) Nella realizzazione degli allestimenti delle aree espositive l’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori dovranno considerare la presenza di pubblico e quindi dovranno mettere in atto soluzioni che, nel rispetto delle normative vigenti, assicurino la sicurezza del pubblico e degli espositori partecipanti.

6.5 DISPOSIZIONI IN CASO DI INCENDIO O DI SITUAZIONI DI PERICOLO
Il quartiere fieristico è dotato di impianti antincendio (estintori, idranti ecc) ed inoltre durante l’apertura al pubblico della manifestazione sarà presente una squadra antincendio del Corpo dei Vigili del Fuoco di Cremona. All’instaurarsi di una situazione di pericolo dovrà essere data comunicazione tempestiva avvertendo direttamente la squadra antincendio e/o tramite gli avvisatori antincendio presenti nel padiglione espositivo. In caso di incendio, oltre ad avvisare gli addetti secondo le modalità di cui sopra, l’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori dovranno curare che ogni proprio lavoratore mantenga la calma e segua le istruzioni del personale preposto.
Si potrà intervenire con l’estintore che deve essere disponibile, a cura degli espositori partecipanti, in ogni area espositiva, come previsto dal presente regolamento tecnico.
Nel caso che venga impartito l’ordine di evacuazione, l’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori devono:
a) Mettere in sicurezza tutte le apparecchiature o macchine;
b) Riporre gli strumenti di lavoro in aree che non intralcino i percorsi di evacuazione;
c) Prestare attenzione alle comunicazioni impartite;
d) Non servirsi degli ascensori;
e) Dirigersi verso le uscite di sicurezza segnalate più vicine evitando di correre e strillare;
f) Evitare di percorrere il flusso di evacuazione controcorrente;
g) Non portare con sé oggetti pesanti, voluminosi e/o ingombranti;
h) Raggiungere il punto di raccolta indicato dalle comunicazioni impartite.

6.6 MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO
Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare anche in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzione infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori che dovesse modificare la normativa del presente regolamento, si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché il regolamento non sia stato modificato o variato su tali punti.

ARTICOLO 7: SANZIONI E PENALI

7.1 DISPOSIZIONI PER INFRAZIONI
Le infrazioni ai divieti o il non rispetto degli obblighi verranno contestati da personale incaricato da CremonaFiere S.p.a. per iscritto e potranno comportare sanzioni economiche stabilite da CremonaFiere S.p.a. a suo insindacabile giudizio proporzionalmente all’entità del danno materiale e morale. Qualora l’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti o gli allestitori non ovviassero alle inadempienze riscontrate e non risarcissero CremonaFiere S.p.a. per quanto riscontrato, la stessa CremonaFiere S.p.a. potrà disporre l’immediata chiusura al pubblico dell’area espositiva interessata nonché il ritiro dei permessi di ingresso al quartiere fieristico e quindi il divieto di accedere alle aree espositive all’organizzatore della manifestazione fieristica, agli espositori partecipanti e agli allestitori.
Tutto ciò senza diritto a rimborsi e fatta salva ogni azione di CremonaFiere S.p.a. a tutela dei danni morali e materiali.

7.2 RESPONSABILITÀ
L’organizzatore della manifestazione fieristica è responsabile per la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento tecnico di quartiere per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e risponde in solido di tutti gli eventuali conseguenti danni.

7.3 PENALE PER PERMANENZA NON AUTORIZZATA NELLE AREE ESPOSITIVE OLTRE L’ORARIO DI CHIUSURA
CremonaFiere S.p.a. applicherà una penale pari a €. 250,00 per ogni ora o frazione di ora di permanenza dell’organizzatore della manifestazione fieristica, degli espositori partecipanti e degli allestitori oltre all’orario previsto, salvo il risarcimento del maggior danno.

7.4 SOSTA DEI VEICOLI IN ZONE VIETATE
CremonaFiere S.p.a. può procedere alla rimozione dei veicoli in sosta in zone vietate, a rischio e spese dell’organizzatore della manifestazione fieristica, degli espositori partecipanti e degli allestitori.

7.5 EMANAZIONE NORME E DISPOSIZIONI
CremonaFiere SpA si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di emanare norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare l’andamento della manifestazione fieristica, nonché di adottare tutte le disposizioni che fossero suggerite o imposte dalla necessità o dalle esigenze fieristiche e di sicurezza.
Tali norme hanno valore pari a quelle del presente regolamento tecnico e sono obbligatorie per l’organizzatore della manifestazione fieristica, gli espositori partecipanti e gli allestitori.